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Il Geoblocking è illegale

Il Geoblocking è illegale

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ICT Systems Architect

Roboante titolo clickbait che ciclicamente ritorna a farsi vedere nella vetrina del web, vediamo davvero cosa dica la norma e soprattutto cosa no.

Il Regolamento UE 2018/302

Questo regolamento europeo, entrato in vigore nel dicembre del 2018, obbliga in sintesi le aziende che svolgono attività commerciale anche grazie ad Internet, di garantire la parità di trattamento tra i clienti dell'UE per quanto concerne l'accesso a beni e servizi online, indipendentemente dalla loro posizione geografica, residenza o nazionalità.

Dal momento che nello scorso articolo abbiamo parlato di geoblocking, era doveroso anche evidenziare gli scenari in cui tale attività sia addirittura illegale, non solo sconsigliabile per via dei vincoli tecnici facilmente aggirabili.

L'obiettivo della norma è semplice: impedire blocchi geografici - quando ingiustificati - unitamente ad altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità e/o sulla geolocalizzazione dei clienti (o futuri tali) nell'ambito del mercato interno dell'Unione Europea.

I principali obblighi e divieti imposti dal Regolamento sono:

1. Obbligo di non discriminazione sull'accesso all'interfaccia online

L’azienda non può bloccare, limitare o reindirizzare automaticamente i clienti che accedono alla sua interfaccia online (sito web, app) in base alla loro nazionalità o posizione geografica (ricavata dall'indirizzo IP).

Non è quindi permesso:

  • negare l'accesso ad un sito web o a un'app;
  • reindirizzare il cliente, ad esempio, dalla versione italiana (.it) a quella tedesca (.de), senza il suo esplicito consenso. Se il cliente dà il consenso al reindirizzamento, l'interfaccia originale alla quale ha tentato di accedere deve comunque rimanere facilmente accessibile.

2. Obbligo di parità di condizioni di vendita
(in situazioni specifiche)

Le aziende devono applicare le medesime condizioni generali di accesso ai beni e servizi per i clienti provenienti da tutti gli Stati membri dell'UE, in tre casi specifici:

Caso A: Acquisto di beni con ritiro nel paese del venditore (no consegna transfrontaliera)

Scenario: un negozio online italiano vende un cappotto ma offre la spedizione solo in Italia. Un cliente francese lo vuole comprare.

Cosa obbliga il Regolamento:

  • Accesso all'Acquisto: Il cliente francese deve poter acquistare il cappotto online alle stesse condizioni del cliente italiano (stesso prezzo e condizioni generali di vendita).
  • Ritiro Autonomo: Il negozio online non è obbligato a spedire il cappotto in Francia. Tuttavia, il cliente francese deve avere la possibilità di organizzare il ritiro del prodotto in un punto di raccolta italiano fornito dal venditore (ad esempio, il magazzino o il negozio).

In sostanza, se il venditore non spedisce, l'acquirente straniero può comunque comprare il bene e deve poter occuparsi in autonomia di andarlo a prendere o farlo ritirare.

Caso B: Servizi elettronici non protetti da copyright

Scenario: un'azienda in Germania offre servizi di cloud storage (spazio di archiviazione online) a un certo prezzo. Un'azienda in Polonia vuole acquistare lo stesso servizio.

Cosa obbliga il Regolamento:

  • Parità di Accesso: Il professionista tedesco non può impedire al cliente polacco di abbonarsi al servizio o offrirgli un prezzo diverso solo perché è polacco o perché ha un indirizzo IP polacco.

Tra i servizi inclusi abbiamo servizi di hosting web, servizi cloud, servizi di data warehousing (archiviazione dati). Qui c'è un'eccezione Importante: non si applica a servizi il cui contenuto è protetto da copyright, come i servizi di streaming video (Netflix, Spotify, ecc.).

Caso C: Servizi forniti in un luogo fisico

Scenario: un'agenzia di noleggio auto in Spagna offre tariffe specifiche per il noleggio di un'auto a Madrid. Un cliente tedesco vuole noleggiare la stessa auto per gli stessi giorni.

Cosa obbliga il Regolamento:

  • Parità di condizioni locali: Il professionista spagnolo non può offrire condizioni diverse (ad esempio, un prezzo più alto) al cliente tedesco solo a causa della sua nazionalità o residenza. Le condizioni di accesso e prezzo devono essere le stesse offerte al cliente spagnolo per quel servizio specifico fornito in quel luogo.

Tra i servizi inclusi abbiamo noleggio auto, vendita di biglietti per concerti o eventi sportivi, prenotazione di hotel.

Quindi per i servizi che devono essere "consumati" in loco, il cittadino europeo non può essere trattato diversamente da un cittadino locale.

3. Obbligo di non discriminazione sui pagamenti

L’azienda non può discriminare il cliente in base al suo luogo di stabilimento (cioè dove sia in quel momento), al suo luogo di residenza o al luogo di emissione del suo strumento di pagamento (carta di credito, bonifico, ecc.), purché la transazione sia effettuata tramite un mezzo di pagamento accettato dal venditore e sia soddisfatta l'autenticazione del cliente.

Non è quindi permesso rifiutare un pagamento o applicare costi di transazione aggiuntivi solo perché la carta di credito del cliente è stata emessa in un altro Stato membro.

Cosa invece NON obbliga il Regolamento

È fondamentale notare cosa il Regolamento non obblighi alle aziende che producono/offrono servizi:

  • NON obbliga alla consegna in tutta l'UE: l'azienda non è obbligata a vendere o a consegnare i suoi prodotti in tutti gli Stati membri. Può mantenere la sua politica di consegna limitata a determinate aree;
  • NON obbliga a uniformare i prezzi (in tutti i casi): l'azienda non è obbligata ad applicare lo stesso prezzo in tutti gli Stati membri, se esistono differenze oggettive (come l'IVA o i costi di consegna). Tuttavia, non può applicare prezzi diversi basati solo sulla nazionalità o residenza del cliente.
  • NON si applica ai contenuti audiovisivi protetti da copyright: Il Regolamento UE 2018/302 non si applica ai servizi digitali il cui contenuto principale è protetto da diritto d'autore (come servizi di streaming, e-book, musica, software e giochi online). Questi settori sono soggetti a regole diverse (licenze territoriali), motivo per cui si incontrano ancora i blocchi geografici per Netflix, DAZN, ecc.