European Accessibility Act

European Accessibility Act

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ICT Systems Architect

WCAG, widget di terze parti, criteri rilevabili e criteri non rilevabili

In questo articolo voglio parlarvi di un argomento che specialmente nel 2025 ha fatto molto discutere, ovvero l'accessibilità digitale in ottica di inclusione.

Nonostante si tratti di un articolo molto lungo vi assicuro che si tratta di una versione il più possibile semplificata, riassunta, ed orientata ad un pubblico non specializzato (ovvero nè tecnico nè legale).

Mi sono posto quindi l'obiettivo di provare a dare un aiuto alle aziende - come una sorta di guida informale all'orientamento sul tema - affinchè possano capire se rientrino nella normativa (dove per normativa, in senso generale, si intende sia l’EAA specifico che il relativo Decreto di ricezione dalla Legislazione italiana) e se quindi debbano adeguarsi, oppure no.

Cos’è l’EAA?

Iniziamo con il definire il contesto. L'EAA (Direttiva UE 2019/882) è una direttiva europea che stabilisce requisiti comuni di accessibilità per una serie di prodotti e servizi chiave.

Il suo obiettivo principale è migliorare il funzionamento del mercato interno eliminando le barriere create da norme nazionali divergenti in materia di accessibilità, e al contempo promuovere l'inclusione sociale facilitando l'accesso a prodotti e servizi essenziali per le persone con disabilità e gli anziani.

In sintesi, la direttiva impone ad una serie di aziende:

  • che risiedono negli stati membri e/o
  • che svolgono operazioni commerciali nel territorio europeo

a rendere accessibili (cioè usabili anche da persone con disabilità) i loro prodotti ed i loro servizi digitali.

Qual è lo standard di riferimento?

L’EAA richiede la conformità ai requisiti di accessibilità basati sulle WCAG (Web Content Accessibility Guidelines), in particolare al livello AA.

Il livello AA (Doppio A) è lo standard di riferimento richiesto per la maggior parte dei contenuti digitali, inclusi siti web e app, in quanto rappresenta un buon equilibrio tra accessibilità estesa e fattibilità tecnica per le aziende.

Il livello AAA (Tripla A) è il livello più elevato e rigoroso, ma non è obbligatorio ed è attualmente escluso dalla normativa. Raggiungere questo livello può essere infatti molto complesso e non è sempre tecnicamente fattibile per tutti i tipi di contenuti.

La mia azienda deve adeguarsi?

Nonostante la tendenza comune sia quella di adeguarsi, a prescindere dal dover farlo, di seguito i casi in cui non si ricade nell’obbligatorietà di adeguamento:

  • Microimprese di servizi: aziende di servizi con meno di 10 dipendenti e fatturato annuo non superiore a 2 milioni di Euro. Questa esenzione non si applica alle microimprese di prodotto ma solo a quelle di servizi
  • Onere sproporzionato: Una deroga può essere concessa a qualsiasi azienda (non solo microimprese) se l'adeguamento ai requisiti di accessibilità dovesse comportare costi o difficoltà tecniche così elevate da non essere ragionevolmente sostenibili. Tuttavia, questa non è un'esenzione automatica: l'azienda deve essere in grado di documentare in modo dettagliato e giustificare il perché la conformità costituirebbe un onere eccessivo. Tale analisi, che viene richiesto sia molto approfondita, potrebbe costare di più delle attività stesse per rendere il sito conforme.
  • Modifica sostanziale: si applica esenzione se la conformità dovesse richiedere una modifica sostanziale della natura stessa del prodotto o del servizio al punto da alterarne la sua funzionalità o essenza.
  • Contenuti non sotto il controllo dell'azienda: qualora l’azienda non sia esente per i succitati motivi, l’azienda è comunque sempre esente dall’adeguare i contenuti di terze parti (ad es. le mappe o i player video embeddati, gli annunci pubblicitari ecc.) nei casi in cui non abbia alcun controllo su tali contenuti

Sono invece obbligate all’adeguamento e quindi non esenti le aziende che producono o offrono servizi delle seguenti categorie:

PRODOTTI

  • Computer, tablet, smartphone e qualsiasi altro dispositivo che permetta l'accesso a servizi di comunicazione elettronica.
  • Sistemi operativi e software di base per computer
  • Terminali self-service:
    • Bancomat (ATM).
    • Macchine per l'emissione di biglietti (treni, bus, cinema).
    • Macchine per il check-in (aeroporti, hotel).
    • Terminali di pagamento (POS) nei negozi.
    • Terminali interattivi che forniscono informazioni (es. in stazioni, musei).
  • Televisori e attrezzature per i media audiovisivi (TV, TV smart, set-top box, decoder, dispositivi di streaming come Amazon Fire Stick o Apple TV) e in generale tutti i dispositivi e le apparecchiature che offrono servizi digitali interattivi.
  • E-reader e il software dedicato per la lettura di e-book.

SERVIZI

  • Commercio elettronico, ovvero e-commerce ma non solo. Questa è una categoria molto ampia. Se un'azienda vende qualsiasi prodotto o servizio online a consumatori in Europa, la sua piattaforma di e-commerce (sito web, app) deve essere accessibile. Questo è un "catch-all" che copre potenzialmente quasi ogni tipo di azienda con una presenza commerciale online. Tuttavia la normativa attribuisce al significato di “commercio elettronico” un senso più ampio: servizi forniti a distanza, tramite siti web e applicazioni mobili, per via elettronica e su richiesta individuale di un consumatore, al fine di concludere un contratto di consumo (e non che obbligatoriamente si perfezioni online). Va quindi considerato commercio elettronico un sito web che presenta prodotti e servizi rivolti al consumatore finale al fine di concludere un contratto di consumo; non si rileva il fatto che vi sia o meno il pagamento online degli stessi, né che il consumatore debba rivolgersi a un installatore / rivenditore per completare il processo d'acquisto. Se l'utente può informarsi online in merito ai prodotti e servizi offerti dell'azienda, richiedere informazioni o cercare rivenditori e poi finalizzare l'eventuale acquisto offline, oppure se può informarsi sui prodotti o servizi e poi effettuare un ordine via mail e pagare il prodotto con bonifico o contrassegno, allora l’azienda non è esente dall’adeguarsi alla normativa
  • Servizi bancari: Tutte le funzioni di banking per i consumatori, inclusi i servizi online, le app, i bancomat e le interfacce per le transazioni.
  • Servizi di trasporto passeggeri: Non solo l'acquisto dei biglietti, ma anche i siti web, le app, i software dei display informativi e di quelli dei terminali self-service per il trasporto aereo, ferroviario, in autobus e via acqua.
  • Servizi di comunicazione elettronica: telefonia tradizionale ma anche servizi di messaggistica, videochiamate, email e social media.
  • Media audiovisivi: Servizi di streaming video e audio (come Netflix, Spotify), piattaforme di video on-demand e siti web di emittenti televisive.
  • Servizi di emergenza: L'accesso al numero unico europeo 112 e altri servizi di emergenza.
  • Servizi IoT e smart, ovvero in generale quei servizi forniti via software come complemento di un prodotto per il quale altrimenti non sarebbe richiesto l’adeguamento. Ad esempio un produttore di apparecchi illuminanti non rientra nell’obbligo per la tipologia di prodotto, ma se l’apparecchio è smart o può essere più in generale controllato tramite un’interfaccia utente, questa deve essere accessibile.
  • E-book: I libri digitali stessi e il software per accedervi.

Si sottolinea infine che:

  • come introdotto questo articolo è sommario e riassuntivo. Ogni azienda, ogni settore merceologico e ogni specifica tipologia di attività è da valutare individualmente;
  • la responsabilità dell’eventuale adeguamento è sempre dell’azienda che direttamente produce o fornisce il servizio, mai del consulente tecnico o del suo fornitore di servizi;
  • per tale motivo, dal momento che non offriamo in prima persona servizi di natura legale si invita ogni realtà ad assicurarsi presso il proprio legale di fiducia sul da farsi
  • e quindi decliniamo ogni responsabilità circa lo stato attuale o futuro di eventuali inadempimenti da parte di aziende clienti e non clienti

Cosa può fare ASB\ per la mia azienda?

ASB\ fornisce soluzioni per l’accessibilità digitale sia sugli applicativi direttamente sviluppati sia su quelli sviluppati da altri mediante l’aggiunta di un widget interattivo basato sull’intelligenza artificiale (a prescindere dal linguaggio o dal CMS utilizzato per l’applicativo) che permette agli utenti di personalizzare l’esperienza di navigazione in base alle proprie esigenze e disabilità, offrendo ad esempio il supporto necessario ad una corretta fruizione dei contenuti da parte di utenti ipovedenti o non vedenti, dislessici, epilettici ecc.

Quanto costa?

In primo luogo è necessario distinguere tra aziende che ricadono nell’obbligatorietà (must-have) e aziende esenti ma che vogliono comunque offrire una comunicazione più inclusiva, accessibile e quindi rispettosa di tutti gli utenti (nice-to-have).

Aziende esenti dal EAA

Aziende che non hanno l’obbligo di aderire ai criteri di accessibilità della normativa

Per le aziende esenti è possibile installare il widget in versione base senza alcun abbonamento: è previsto infatti solamente un costo una tantum all’installazione e nessun costo aggiuntivo periodico.

Aziende NON esenti dal EAA

Aziende che hanno l’obbligo di aderire ai criteri di accessibilità della normativa

Per le aziende NON esenti è necessario invece installare il widget in versione pro, che risolve un numero maggiore di problemi di accessibilità e che prevede - oltre al costo una tantum di installazione e configurazione - anche un costo in abbonamento in funzione del traffico sull’applicativo:

  • 490 €/anno (fino a 100.000 visualizzazioni di pagina al mese)
  • 1.490 €/anno (fino a 1 milione di visualizzazioni di pagina al mese)

Per applicativi con traffico maggiore al milione di pagine visualizzate al mese vengono proposte tariffe dedicate, su misura.

Cosa è escluso dalla versione PRO?

L’installazione del widget di accessibilità PRO e quindi l’adesione all’abbonamento NON garantisce però automaticamente la conformità totale a tutti i punti WCAG e quindi alla norma poichè il widget può occuparsi di correggere alcuni aspetti delle pagine web mentre l’applicativo, nella sua totalità, deve soddisfare anche i criteri dei contenuti NON web (come da capitolo 10 della norma tecnica correlata, la EN 301549) e alcuni di questi non possono essere rilevati dal widget, che è uno strumento web.

Con “contenuto non web” si intendono ad esempio file pdf, documenti Word, fogli di calcolo, email, presentazioni e video pubblicati/scaricabili ecc.

Per questi contenuti non è possibile ottenere la correzione in automatico, è quindi necessario effettuare un accertamento ed una relativa valutazione dedicati di persona, senza automazioni.

Nello specifico, i criteri WCAG doppia A (AA) sempre esclusi dalla correzione automatica effettuata dal widget, anche in versione PRO, sono quelli relativi alle seguenti verifiche dell’accessibilità.

PDF

Qualsiasi documento pdf reperibile online (dalla scheda tecnica di un singolo prodotto all’intero catalogo generale) deve essere accessibile. E’ richiesta un’analisi puntuale caso per caso.

VIDEO

  1. I video parlati live (interviste, tutorial ecc.) devono avere i sottotitoli.
  2. I video con audio pre-registrato devono avere sottotitoli CC o SDH, non bastano i sottotitoli standard perchè devono spiegare e descrivere ciò che accade, non solo trascrivere il parlato.
  3. I video non parlati (presentazioni, grafici ecc.) devono disporre di una traccia audio che spieghi e descriva cosa stia accadendo nelle immagini.

AUDIO

Tutti i podcast e le tracce audio parlate in generale devono disporre di una trascrizione testuale

LAYOUT PAGINA WEB

Infine, il widget - anche in versione PRO - non è in grado di correggere questi 3 ultimi aspetti:

  1. Ricalcolo del layout della pagina a fronte di uno zoom (fino al 400%): nella pagina non deve attivarsi la barra di scroll orizzontale. La pagina deve essere completamente fruibile con al massimo il solo scroll verticale anche durante lo zoom
  2. Soglia di lampeggiamento dei contenuti: inferiore ai 3 lampeggiamenti al secondo
  3. Ordine del focus: ovvero l’ordine in cui gli elementi interattivi della pagina vengono selezionati durante la navigazione con tastiera, ovvero senza puntatore, che deve essere coerente con la logica ed il significato del contenuto

E quindi cosa devo fare per essere a norma al 100%?

Dal momento che forniamo:

  • sia l’installazione e la configurazione del widget PRO di accessibilità, in abbonamento
  • sia la valutazione, la consulenza e la correzione dei contenuti non rilevabili dal widget

Se la tua azienda deve adeguarsi alla direttiva puoi semplicemente contattarci tramite il modulo dedicato per ricevere un’offerta dedicata