WCAG, widget di terze parti, criteri rilevabili, criteri non rilevabili e altre sigle strane...
In questo articolo voglio parlarvi di un argomento che specialmente nel 2025 ha fatto molto discutere, ovvero l'accessibilità digitale in ottica di inclusione.
Nonostante si tratti di un articolo molto lungo vi assicuro che si tratta di una versione il più possibile semplificata, riassunta, ed orientata ad un pubblico non specializzato (ovvero nè tecnico nè legale).
Mi sono posto quindi l'obiettivo di provare a dare un aiuto alle aziende - come una sorta di guida informale all'orientamento sul tema - affinchè possano capire se rientrino nella normativa (dove per normativa, in senso generale, si intende sia l’EAA specifico che il relativo Decreto di ricezione dalla Legislazione italiana) e cosa eventualmente debbano fare per adeguarsi, qualora dovessero.
Cos’è l’EAA?
Iniziamo con il definire il contesto. L'EAA (Direttiva UE 2019/882) è una direttiva europea che stabilisce requisiti comuni di accessibilità per una serie di prodotti e servizi chiave.
Il suo obiettivo principale è migliorare il funzionamento del mercato interno eliminando le barriere che potrebbero essere create da norme nazionali divergenti in materia di accessibilità e al contempo promuovere l'inclusione sociale facilitando l'accesso a prodotti e servizi essenziali per le persone con disabilità e gli anziani.
In sintesi, la direttiva impone ad una serie di aziende:
- che risiedono negli stati membri e/o
- che svolgono operazioni commerciali nel territorio europeo
a rendere accessibili (cioè usabili anche da persone con disabilità) i loro prodotti ed i loro servizi digitali.
In Italia, in effetti, già dal 2004 avevamo la nostra normativa, la cosiddetta Legge Stanca, che aveva imposto l’obbligo alla pubblica amministrazione di garantire sistemi digitali accessibili.
Nel 2018 poi, oltre alla PA, l’obbligo era stato esteso a enti pubblici economici, alle aziende private che gestiscono servizi di pubblica utilità (es. trasporti, energia, telecomunicazioni) e alle aziende ICT che forniscono servizi o prodotti digitali alla PA.
Oggi, nel 2025, l’obbligo si amplia ancora, a davvero moltissime aziende. Lo vediamo tra poco.
Qual è lo standard di riferimento?
L’EAA però dice "cosa" bisogna fare, non "come" nello specifico. Per il come ci rimanda ai requisiti di accessibilità basati sulle WCAG (Web Content Accessibility Guidelines).
Le WCAG sono le linee guida internazionali per rendere i siti web e i contenuti digitali accessibili a tutti, comprese le persone con disabilità. Nascono all’interno del W3C (World Wide Web Consortium) che è l’organismo che definisce gli standard del web, attraverso la sua iniziativa dedicata all’accessibilità chiamata WAI (Web Accessibility Initiative). Un sacco di sigle come piacciono tanto agli americani.
A loro volta, le WCAG dispongono di 3 livelli di "difficoltà" di linee guida:
- Il livello A è quello più basso e facile da ottenere: ci sono tutti quei criteri che servono a garantire che un’interfaccia digitale (perchè non si tratta solo di siti web, ma dopo lo vediamo più in dettaglio) non presenti barriere gravi che impedirebbero del tutto l’accesso ai contenuti. Il livello A è il “minimo sindacale” dell’accessibilità web. Senza questi requisiti, alcune persone non riuscirebbero nemmeno ad accedere o capire i contenuti. La norma prevede che vengano soddisfatti tutti i requisiti di livello A;
- Il livello AA richiede attività ed accorgimenti più complessi e rappresenta un buon equilibrio tra accessibilità estesa e fattibilità tecnica per le aziende, motivo per cui è stato scelto come livello più elevato di riferimento per la normativa;
- Il livello AAA è il livello più elevato e rigoroso delle WCAG ma non è obbligatorio ai fini del EAA ed è attualmente infatti escluso dalla normativa. Raggiungere questo livello può essere infatti molto complesso e non è sempre tecnicamente fattibile per tutti i tipi di contenuti.
Ciò che è accaduto quindi, che sta accadendo, è queste linee guida, definite da un movimento, da un progetto e non sicuramente da un ente governativo nè tantomeno legislativo, stanno pian piano diventando il riferimento nelle norme ufficiali di molti Paesi ed ora lo sono anche in tutta Europa, a creare un riferimento unico e globale.
La mia azienda deve adeguarsi?
Nonostante la tendenza comune sia quella di adeguarsi, a prescindere dal dover farlo, di seguito i casi in cui non si ricade nell’obbligatorietà di adeguamento:
- Microimprese di servizi: aziende di servizi con meno di 10 dipendenti e fatturato annuo non superiore a 2 milioni di Euro. Questa esenzione non si applica alle microimprese di prodotto ma solo a quelle di servizi
- Onere sproporzionato: una deroga può essere concessa a qualsiasi azienda (anche le non-microimprese) se l'adeguamento ai requisiti di accessibilità dovesse comportare costi o difficoltà tecniche così elevate da non essere ragionevolmente sostenibili. Tuttavia, questa non è un'esenzione automatica: l'azienda deve essere in grado di documentare in modo dettagliato e giustificare il perché la conformità costituirebbe un onere eccessivo. Tale analisi, che viene richiesto sia molto approfondita, potrebbe costare di più delle attività stesse per rendere il sito conforme.
- Modifica sostanziale: si applica esenzione se la conformità dovesse richiedere una modifica sostanziale della natura stessa del prodotto o del servizio al punto da alterarne la sua funzionalità o essenza.
- Contenuti non sotto il controllo dell'azienda: qualora l’azienda non sia esente per i succitati motivi, l’azienda è comunque sempre esente dall’adeguare i contenuti di terze parti nei casi in cui non abbia alcun controllo su tali contenuti (i famosi contenuti di terze parti). Parliamo ad esempio di mappe interattive di Google incorporate nelle pagine web, o i player video che fanno l’embed da YouTube, o gli annunci pubblicitari ecc. Quelli non sono "nostri" contenuti, appaiono sulla nostra pagina perchè li "ospitiamo".
Sono invece obbligate all’adeguamento e quindi non esenti le aziende che producono o offrono servizi delle seguenti categorie:
PRODOTTI
- Computer, tablet, smartphone e qualsiasi altro dispositivo che permetta l'accesso a servizi di comunicazione elettronica.
- Sistemi operativi e software di base per computer
- Terminali self-service:
- Bancomat (ATM).
- Macchine per l'emissione di biglietti (treni, bus, cinema).
- Macchine per il check-in (aeroporti, hotel).
- Terminali di pagamento (POS) nei negozi.
- Terminali interattivi che forniscono informazioni (es. in stazioni, musei).
- Televisori e attrezzature per i media audiovisivi (TV, TV smart, set-top box, decoder, dispositivi di streaming come Amazon Fire Stick o Apple TV) e in generale tutti i dispositivi e le apparecchiature che offrono servizi digitali interattivi.
- E-reader e il software dedicato per la lettura di e-book.
SERVIZI
- Commercio elettronico, ovvero e-commerce ma non solo. Questa è una categoria molto ampia e per come è scritta la norma anche la più opinabile. Di seguito quanto riscontrato, dal nostro punto di vista. Se un'azienda vende qualsiasi prodotto o servizio online a consumatori in Europa, la sua piattaforma di e-commerce (sito web, app) deve essere accessibile. Questo è un "catch-all" che copre potenzialmente quasi ogni tipo di azienda con una presenza commerciale online.
Tuttavia la normativa attribuisce al significato di “commercio elettronico” un senso più ampio: servizi forniti a distanza, tramite siti web e applicazioni mobili, per via elettronica e su richiesta individuale di un consumatore, al fine di concludere un contratto di consumo (e non che obbligatoriamente si perfezioni online). In questo senso va quindi considerato commercio elettronico un sito web che presenta prodotti e servizi rivolti al consumatore finale al fine di concludere un contratto di consumo; non si rileva il fatto che vi sia o meno il pagamento online degli stessi, né che il consumatore debba rivolgersi a un installatore / rivenditore per completare il processo d'acquisto. Se l'utente può informarsi online in merito ai prodotti e servizi offerti dell'azienda, richiedere informazioni o cercare rivenditori e poi finalizzare l'eventuale acquisto offline, oppure se può informarsi sui prodotti o servizi e poi effettuare un ordine via mail e pagare il prodotto con bonifico o contrassegno, allora l’azienda non è esente dall’adeguarsi alla normativa - Servizi bancari: tutte le funzioni di banking per i consumatori, inclusi i servizi online, le app, i bancomat e le interfacce per le transazioni.
- Servizi di trasporto passeggeri: non solo l'acquisto dei biglietti, ma anche i siti web, le app, i software dei display informativi e di quelli dei terminali self-service per il trasporto aereo, ferroviario, in autobus e via acqua.
- Servizi di comunicazione elettronica: telefonia tradizionale ma anche servizi di messaggistica, videochiamate, email e social media.
- Media audiovisivi: servizi di streaming video e audio (come Netflix, Spotify), piattaforme di video on-demand e siti web di emittenti televisive.
- Servizi di emergenza: l'accesso al numero unico europeo 112 e altri servizi di emergenza.
- Servizi IoT e smart, ovvero in generale quei servizi forniti via software come complemento di un prodotto per il quale altrimenti non sarebbe richiesto l’adeguamento. Ad esempio un produttore di apparecchi illuminanti non rientra nell’obbligo per la tipologia di prodotto, ma se l’apparecchio è smart o può essere più in generale controllato tramite un’interfaccia utente, questa deve essere accessibile.
- E-book: i libri digitali stessi e il software per accedervi.
Si sottolinea infine che:
- come introdotto questo articolo è sommario e riassuntivo. Ogni azienda, ogni settore merceologico e ogni specifica tipologia di attività è da valutare individualmente;
- la responsabilità dell’eventuale adeguamento è sempre dell’azienda che direttamente produce o fornisce il servizio, mai del consulente tecnico o del suo fornitore di servizi;
- per tale motivo, dal momento che non offriamo in prima persona servizi di natura legale si invita ogni realtà ad assicurarsi presso il proprio legale di fiducia sul da farsi;
Cosa può fare ASB\ per la mia azienda?
Quello che invece possiamo fare, parlando strettamente di sito web, è installare nel vostro applicativo un widget interattivo basato sull’intelligenza artificiale, che potete vedere in basso a sinistra di ogni pagina del nostro sito, caratterizzato da un'icona blu, il quale funziona a prescindere dal linguaggio o dal CMS usato e che permette agli utenti di personalizzare l’esperienza di navigazione in base alle proprie esigenze e disabilità, offrendo il supporto necessario ad una corretta fruizione dei contenuti da parte ad esempio di utenti ipovedenti, o non vedenti, dislessici, epilettici ecc.
E’ un plugin indipendente che si aggiunge al vostro sito, più o meno la stessa logica di quel che accade con il widget dei cookie.
Si può evitare? C'è un altro modo?
Si, certo, non è obbligatorio aggiungere il widget.
Si può scrivere (o ri-scrivere) il codice necessario a rendere il sito aderente ai vari criteri della norma ma in molti casi, cioè nel 99% dei casi, potrebbe non essere così immediato e per alcuni criteri della norma potrebbe anche costare molto di più di quanto immaginate.
Quanto costa?
In primo luogo è necessario distinguere tra aziende che ricadono nell’obbligatorietà (must-have) e aziende esenti ma che vogliono comunque offrire una comunicazione più inclusiva, accessibile e quindi rispettosa di tutti gli utenti (nice-to-have).
Aziende esenti dal EAA
Aziende che non hanno l’obbligo di aderire ai criteri di accessibilità della normativa
Per le aziende esenti è possibile installare il widget in versione base senza alcun abbonamento: è previsto infatti solamente un costo una tantum all’installazione e nessun costo aggiuntivo periodico.
Aziende NON esenti dal EAA
Aziende che hanno l’obbligo di aderire ai criteri di accessibilità della normativa
Per le aziende NON esenti è necessario invece installare il widget in versione PRO che risolve un numero maggiore di problemi di accessibilità, tra questi:
- lettura vocale della pagina
- traduzione del contenuto in oltre 60 lingue di tutto il mondo
- gestione del contrasto e della saturazione dei colori
- evidenziazione dei link
- aumento della grandezza, della spaziatura e dell'interlinea del testo
- blocco delle animazioni
- occultamento delle immagini
- modifica del font della pagina in virtù di uno che permetta la lettura più agevole ai dislessici
- ingrandimento del cursore del mouse
La versione PRO prevede - oltre al costo una tantum di installazione e configurazione - anche un costo in abbonamento in funzione del traffico sull’applicativo:
- 490 €/anno (fino a 100.000 visualizzazioni di pagina al mese)
- 1.490 €/anno (fino a 1 milione di visualizzazioni di pagina al mese)
Per applicativi con traffico maggiore al milione di pagine visualizzate al mese vengono proposte tariffe dedicate, su misura.
Allora prendo il PRO e sono a posto?!
Qui arriviamo al nodo della questione, quello che non viene mai sollevato in certe "pubblicità" e che viene relegato a qualche postilla illeggibile: l’installazione di un widget di accessibilità, base o non base, gratuito o costoso, NON garantisce automaticamente la conformità totale a tutti i punti WCAG e quindi alla norma poichè il widget non può occuparsi di correggere alcuni aspetti.
Entriamo nello specifico.
L'applicativo, nella sua totalità, deve soddisfare anche i criteri di accessibilità per i contenuti NON web (come da capitolo 10 della norma tecnica correlata, la EN 301549) e questi contenuti non web non possono essere rilevati dal widget, che è uno strumento web.
Con “contenuto non web” si intendono ad esempio file pdf, documenti Word, fogli di calcolo, email, presentazioni e video pubblicati/scaricabili ecc.
Per questi contenuti non è possibile ottenere la correzione in automatico, è quindi necessario effettuare un accertamento ed una relativa valutazione dedicati, senza automazioni.
Quello che offriamo ai nostri clienti è anche una consulenza/formazione che permetta loro sia di correggere gli attuali contenuti che di capire in che modo strutturare e realizzare quelli futuri, così da renderli autonomi e non obbligati a richiederci un'analisi ogni volta.
Nello specifico, i criteri WCAG doppia A (AA) sempre esclusi dalla correzione automatica effettuata dal widget, anche in versione PRO, sono quelli relativi alle seguenti verifiche dell’accessibilità.
Qualsiasi documento pdf reperibile online (dalla scheda tecnica di un singolo prodotto all’intero catalogo generale) deve essere accessibile. E’ richiesta un’analisi puntuale caso per caso.
Come dicevo: "Niente panico!" Seguiamo le aziende e consigliamo loro le linee guida procedurali sia per correggere gli attuali pdf che per impostare i nuovi già a norma, in modo che siano autonome e non debbano obbligatoriamente chiederci un'analisi per ogni pdf che vogliono pubblicare sul sito (sarebbe piuttosto scomodo, non solo economicamente).
VIDEO
Qui dobbiamo distinguere 3 casi diversi:
- I video parlati live (qualsiasi video, intervista, tutorial ecc. ma in diretta) devono avere sempre i sottotitoli. Vanno previsti e aggiunti sistemi di trascrizione in tempo reale, un po’ come accade con la traduzione simultanea;
- I video con audio pre-registrato, quindi i video non in diretta, devono avere sottotitoli più avanzati ovvero sottotitoli CC o SDH, cioè quelli fatti apposta per i non udenti. Non bastano i sottotitoli standard: devono spiegare e descrivere ciò che accade (come ad esempio segnalare rumori di passi, specificare il tipo di musica di sottofondo ecc.), non solo trascrivere il parlato. Serve più contesto per aiutare l’utente ad immedesimarsi al meglio;
- anche I video non parlati devono essere resi accessibili: presentazioni, grafici, diagrammi ecc. devono essere affiancati da una traccia audio che spieghi e descriva cosa stia accadendo nelle immagini in modo da permettere, ad esempio ad un non vedente, di capire l’argomento.
In sostanza il tema è: consentire la fruizione del contenuto tramite almeno due sensi, quindi sia la vista che l’udito, in modo da non escludere chi abbia disabilità nell’uno o nell’altro.
AUDIO
Va da sè che allo stesso modo anche tutti i podcast e le tracce audio parlate in generale devono disporre di una trascrizione testuale se prodotti da aziende che devono adeguarsi alla normativa.
LAYOUT PAGINA WEB
Infine, i widget - anche quando PRO - non sono in grado di correggere questi 3 ultimi aspetti:
- Ricalcolo del layout della pagina a fronte di uno zoom (fino al 400%): nella pagina non deve attivarsi la barra di scroll orizzontale. La pagina deve essere completamente fruibile con al massimo il solo scroll verticale anche durante lo zoom. I contenuti, quando zoomati, devono riorganizzarsi per risultare fruibili senza dover scrollare in orizzontale. Lo scroll orizzontale non ci piace
- Soglia di lampeggiamento dei contenuti: inferiore ai 3 lampeggiamenti al secondo. Se pubblico un video di un’esplosione, o di un fulmine o anche solo di un’animazione grafica non devono essere apprezzabili più di 3 lampeggiamenti in un secondo. L’obiettivo è rallentare questi flash per chi soffre di epilessia o di particolari patologie o iper sensibilità innescate da questo comportamento
- Ordine del focus: ovvero l’ordine in cui gli elementi interattivi della pagina vengono selezionati durante la navigazione con tastiera, cioè senza puntatore, che deve essere coerente con la logica ed il significato del contenuto.
Parentesi di approfondimento: il focus è quella cosa che rende interattivo un contenuto digitale. Quello che posso cliccare. Avere il focus su un elemento significa star cliccando quell’elemento.
Cosa c’entra l’ordine? Immaginiamo una pagina web con una form di contatto, dove ad esempio c’è un campo nome, poi un campo messaggio e poi un pulsante di invio. In barba a qualsiasi buona regola di usabilità io potrei anche proporre in pagina questi elementi al contrario, ovvero invio + campo 1 + campo 2, perchè "tanto con il mouse, o con il dito decido io dove cliccare prima, dopo e alla fine".
Ma dovete sapere che ci sono certe disabilità motorie e visive che obbligano gli utenti ad utilizzare degli speciali sistemi di navigazione, come gli screen reader, o comunque non il mouse, e a muoversi tra gli elementi interattivi cliccabili tramite tastiera. In questi casi non puoi "saltare" da un punto all'altro come vuoi, il sistema segue una successione a partire dal primo elemento cliccabile in alto a sinistra fino all'ultimo in basso a destra. Diventa quindi importante l’ordine in cui gli elementi interattivi della pagina vengono selezionati durante la navigazione con tastiera, ovvero senza puntatore, che appunto deve essere coerente con la logica ed il significato del contenuto. Nell’esempio di prima, assurdo ma pensato proprio per far capire il concetto facilmente, mi ritroverei come prima cosa il focus sul pulsante di invio prima ancora di aver compilato i campi, rendendo l’operazione decisamente non agevole.
E quindi cosa devo fare per essere a norma al 100%?
Per concludere e riassumere, se dovete adeguarvi allora i passi sono questi:
- Scegliere la soluzione tecnica migliore per voi (noi vi consigliamo di farci installare i widget da aggiungere piuttosto che rifare il codice, per questioni di costi)
- Implementarla ma essere anche consapevoli su cosa NON sia coperto
- Risolvere i problemi di accessibilità su tutti gli elementi rimanenti
Dal momento che forniamo:
- sia l’installazione e la configurazione del widget PRO di accessibilità, in abbonamento
- sia la valutazione, la consulenza e la correzione dei contenuti non rilevabili dal widget
se la tua azienda deve adeguarsi alla direttiva puoi semplicemente contattarci tramite il modulo dedicato per ricevere un’offerta dedicata.
Chiudo con questa riflessione:
nonostante il tema sia molto più complesso di quanto abbia tentato di far sembrare sia dal punto di vista normativo che operativo (forse anche senza molto riuscirci), non pensate che si tratti solo dell'ennesimo: "Non sanno più cosa inventarsi pur di farci spendere" perchè la questione non è ristretta alle sole disabilità:
un domani, comunque, saremo vecchi. Tutti.
E se siamo nati dagli anni 70 in poi e quindi abbiamo visto la nascita del mondo digitale, o peggio ci siamo nati dentro, allora quando saremo vecchi, dopo una vita ad usare internet, non ci sembrerebbe normale farne a meno o nemmeno ci sarà possibile, farne a meno.
I nostri genitori o nonni, quelli che oggi hanno 70 anni e passa, faticano, hanno bisogno di aiuto anche perchè loro hanno subito questa rivoluzione come spettatori in ritardo, non hanno cavalcato l’onda, non hanno preso il treno al volo.
Invece noi no e allora ringrazieremo norme e standard come questi perchè ci permetteranno di poter fare ricerche su google, comprare su amazon, guardare video, imparare qualcosa di nuovo, prenotare i biglietti del treno con maggior autonomia, senza sentirci esclusi per le nostre, ormai sopraggiunte, ridotte capacità sensoriali e/o motorie.
Ecco perchè parlavo di mattoncino oggi, per avere un tetto sulla testa domani.
Come diceva Confucio: stay hungry, stay inclusivo!